RISARCIMENTO DALL’IMPUTATO
La vittima ha il diritto di essere risarcita per i danni materiali e morali subiti, direttamente dalla persona che ha commesso il reato.
Di norma il risarcimento deve essere richiesto nel contesto del procedimento penale. A tal fine la vittima deve informare le Forze dell’Ordine o il Pubblico Ministero, entro la fine della fase istruttoria, che intende presentare una richiesta di risarcimento danni.
Quando la vittima riceverà un avviso di accusa contro il convenuto, avrà 20 giorni per presentare il reclamo.
Se il credito supera i 5000 euro, deve essere presentato da un avvocato che rappresenta la vittima. Se è uguale o inferiore, la vittima può farlo da sola.
La richiesta di danni civili non è soggetta a particolari formalità; è un’applicazione che deve contenere una breve descrizione dei fatti su cui si basa l’applicazione e indicare i seguenti danni e valori corrispondenti:
- Danno alla proprietà, che include:
- le perdite direttamente causate dal crimine, come i costi per i trattamenti ospedalieri, le spese per le medicine, i viaggi per gli appuntamenti medici, i vestiti danneggiati, ecc.;
- i benefici che la vittima non è riuscita ad ottenere a causa del crimine che ha sofferto, come i salari che la vittima non è riuscita a ricevere mentre non era in grado di lavorare.
- Il danno non patrimoniale, che non può essere valutato economicamente a causa della salute, del benessere, dell’onore e del buon nome della vittima, può essere compensato solo dall’obbligo imposto all’autore del reato di pagare una certa somma alla vittima. I danni morali sono, per esempio, dolore fisico, disturbi psichici, sofferenza emotiva, perdita di prestigio o reputazione, ecc.
Insieme alla richiesta di risarcimento, la vittima deve presentare o indicare le prove, come fatture ospedaliere, testimoni che sono stati al suo fianco durante il periodo di maggiore sofferenza e cosa ha passato, ecc.
Ogni volta che c’è una richiesta di risarcimento danni, la decisione su di esso è inclusa nel giudizio.
Anche se non è stata presentata alcuna richiesta di risarcimento, il giudice può, di sua iniziativa e in considerazione della situazione della vittima, ordinare all’imputato di corrispondergli un certo risarcimento per il danno subito, a meno che la vittima non si opponga.
Se l’individuo condannato a pagare il risarcimento non lo fa volontariamente, la vittima dovrà presentare un’azione legale a suo carico, cioè chiedere a un tribunale di sequestrare i suoi beni – fatture bancarie, immobiliari, veicoli o altra proprietà – al fine di garantire il pagamento dell’importo della compensazione.
RISARCIMENTO DALLO STATO ALLE VITTIME DI REATI VIOLENTI
La Direttiva 2004/80/CE stabilisce che gli Stati membri dell’Unione Europea mettano in atto sistemi normativi volti a prevedere forme di indennizzo a favore delle vittime di reati violenti e dolosi, quando l’autore del fatto criminale sia sconosciuto o insolvente. Il recepimento nell’ordinamento italiano della norma europea è operato con la Legge n. 122 del 6 luglio 2016.
La domanda di accesso al Fondo statale e di riconoscimento dell’indennizzo deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui ha sede l’Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.