Fin dal primo contatto con un’autorità, che si tratti del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria, la vittima ha il diritto di essere informata di quanto segue:
- Quali tipi di supporto è possibile ottenere e chi può fornirli, ad esempio assistenza medica, consulenza psicologica, supporto specialistico e in certi casi accoglienza in luoghi sicuri;
- Come e dove presentare una denuncia o una querela;
- Come e in quali condizioni si può ottenere protezione;
- Come si può ottenere consulenza e assistenza legale;
- Come e in quali condizioni è possibile ottenere un risarcimento dall’individuo che ha commesso il reato;
- In caso di crimine violento o violenza domestica, come e a quali condizioni si può ottenere un risarcimento dallo Stato;
- Come si può beneficiare dei servizi di interpretariato e traduzione;
- Nel caso in cui la vittima non risieda nel Paese in cui è avvenuto il reato, quali procedure speciali esistono per difendere i suoi interessi in quel Paese;
- Come fare un reclamo nel caso in cui i propri diritti non vengano rispettati dalle autorità;
- Quali sono i contatti delle autorità che la vittima deve utilizzare per trasmettere o richiedere informazioni sul processo;
- Quali servizi di Mediazione e Giustizia Ripartiva sono disponibili;
- Come e a quali condizioni si può chiedere il rimborso delle spese sostenute a seguito della partecipazione al procedimento.
Queste informazioni possono variare in base alle esigenze specifiche, alle circostanze personali della vittima e al tipo di crimine subito. Ulteriori informazioni possono essere fornite in altri momenti del processo.
INFORMAZIONI SUL PROCESSO
Su richiesta, la vittima ha il diritto di essere informata della decisione presa rispetto alla denuncia o alla querela che ha presentato, inclusa la decisione di perseguire l’imputato, di depositare una sospensione provvisoria o di sospendere il procedimento. La vittima ha anche il diritto di essere informata del giorno, dell’ora e del luogo del processo, nonché della sentenza.
A tal fine, è opportuno che la vittima dichiari, nel momento in cui viene informata dei suoi diritti, che desidera essere informata di tutte le decisioni prese nel procedimento penale e delle relative motivazioni. La vittima può anche decidere di non voler essere informata di tutto ciò che è stato appena elencato.
La vittima di un reato violento se ne fa richiesta, ha il diritto di essere informata del rilascio o della fuga dell’imputato o del condannato detenuti, nonché, in particolare nel caso in cui l’imputato è considerato un pericolo, delle informazioni sulle principali decisioni giudiziarie che riguardano lo status dell’imputato, in particolare l’applicazione di misure alternative di esecuzione.
Queste informazioni devono essere fornite ad ogni fase della procedura da parte dell’autorità responsabile. Le vittime hanno il diritto di vedere il fascicolo del caso, tranne quando si applica il segreto “istruttorio”, ovvero il segreto su queste informazioni, oppure se il Pubblico Ministero si oppone sulla base del fatto che potrebbe compromettere l’indagine o i diritti delle parti nel processo.