DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA TUTELA LEGALE


La vittima, durante tutto il procedimento, ha il diritto di ottenere consulenza legale e l’assistenza di un avvocato.

La vittima non abbiente, durante tutto il procedimento, ha il diritto di fruire della assistenza di un avvocato a spese dello Stato. La procedura per ottenere l’assistenza di un avvocato a spese dello Stato deve essere attivata dalla vittima stessa. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale ove si svolge la procedura. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione relativa alla procedura e dalla documentazione fiscale che attesti che il richiedente non ha superato il limite di reddito di € 11.493,82 annuali. Con l’accoglimento della domanda, la vittima non abbiente, avrà nominato un avvocato che sarà retribuito non da lui, ma dallo Stato. Esistono deroghe ai limiti di reddito, per determinati reati – quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, mutilazione genitale femminile, atti persecutori e altri, se commessi in danno di minorenni (tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale).

Puoi rivolgerti ad un Centro di Supporto per le Vittime di Reato per avere maggiori informazioni.

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