Glossario


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AMMONIMENTO

È una misura di prevenzione esclusiva del Questore per garantire alla vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione (chiusura) del procedimento penale.
In pratica, l’ammonimento consiste nell’avvertimento, rivolto dal Questore alla persona, di interrompere e non ripetere ulteriori atti di molestia o violenza. 

APPELLO

Quando una delle parti del processo vuole ottenere una modifica della sentenza di primo grado, può proporre un atto di appello. L’atto di appello deve essere in forma scritta e deve contenere tutti gli argomenti volti alla modificazione, in senso a lui favorevole, della sentenza di primo grado (in questo caso è detta sentenza impugnata). Il processo di appello sarà trattato dalla Corte d’Appello, la quale la quale potrà modificare totalmente, riformare parzialmente, o confermare la sentenza di primo grado.

ARCHIVIAZIONE

Quando il Giudice per le Indagini Preliminari ritiene che la richiesta formulata dal Pubblico Ministero non sia fondata, decide per l’archiviazione della notizia di reato. Se il Giudice per le Indagini Preliminari non archivia, allora può decidere in due modi: nel primo caso incarica il Pubblico Ministero di svolgere ulteriori indagini e approfondimenti sul caso; nel secondo caso, se il Giudice per le Indagini Preliminari non archivia e non ritiene di dover approfondire ulteriormente la situazione, ordinerà al Pubblico Ministero di proseguire nell’azione penale.

 

ASSENZA

L’imputato, avvisato del processo a suo carico, può decidere di non partecipare alle udienze. Se l’imputato non compare alle udienze e risulta che non è stato avvisato del processo a suo carico, il Tribunale può disporre le sue ricerche da parte della Polizia. Se le ricerche non hanno esito, il Tribunale può disporre la sospensione del processo a suo carico.

AVVOCATO

L’Avvocato è un professionista, laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense. E’ iscritto all’Albo nazionale degli Avvocati. L’Avvocato rappresenta e difende l’Indagato, l’Imputato, la Persona Offesa e la Parte Civile. Egli compie, per il suo cliente, gli atti giudiziari opportuni e necessari alla sua difesa. L’Avvocato “di fiducia” è nominato direttamente dal cliente, mentre l’Avvocato “di ufficio” è nominato dalla Autorità Giudiziaria e sono entrambi pagati dal cliente; l’Avvocato “a spese dello Stato” è assegnato alla parte che si trova in difficoltà sociali e/o finanziarie, e viene pagato dallo Stato.

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CANCELLIERE

Il Cancelliere è un funzionario dello Stato che ha il compito di collaborare con l’Autorità Giudiziaria occupandosi della conservazione e gestione concreta dei fascicoli processuali e l’aggiornamento degli stessi. Il Cancelliere si occupa anche di mantenere i contatti con le parti e di ricevere gli atti processuali e di rilasciare documenti.

CASA FAMIGLIA

La Casa Famiglia è una struttura residenziale per l’accoglienza di minorenni, disabili, anziani, adulti in difficoltà, persone affette da AIDS e/o in generale persone con problematiche psicosociali.

CASA RIFUGIO

Le Case Rifugio sono strutture a indirizzo segreto che forniscono un alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e
ai loro figli minori, permettendo l’interruzione del ciclo della violenza e dei maltrattamenti.

CAUZIONE

Nell’ordinamento italiano, la Cauzione è una somma di denaro che ha una portata molto limitata.
La Cauzione si applica in due casi: nel primo caso, la Cauzione è la somma di denaro che viene offerta, in sostituzione del sequestro conservativo, per risarcire il danno derivante dal reato.
Nel secondo caso, la Cauzione è la somma di denaro che il Giudice ordina di versare alla Cassa delle Ammende. Si tratta della cauzione di buona condotta che può essere imposta a chi non rispetta la misura di sicurezza personale.

CENTRO ANTIVIOLENZA

Il Centro Antiviolenza è un servizio che accoglie donne, che subiscono o sono minacciate da qualsiasi forma di violenza. (violenza domestica, violenza sessuale, violenza economica, stalking). I centri Antiviolenza offrono accoglienza telefonica, colloqui personali, ospitalità nelle cosiddette Case Rifugio, assistendo così le vittime ed eventualmente i figli minori coinvolti nel percorso di uscita dalla violenza.

CENTRO DI ASSISTENZA ALLE VITTIME

I Centri di Assistenza alle Vittime di Reato sono strutture pubbliche o private forniscono: informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
Le prestazioni dei Centri di Assistenza alle Vittime di Reato sono gratuite e sono erogate da specialisti.

CODICE ROSSO

La legge 19 luglio 2019, n. 69 introduce il cosiddetto Codice Rosso, cioè una procedura veloce per le denunce e le indagini su casi di violenza contro donne o minori.
La legge stabilisce che la Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. Il Pubblico Ministero, nei casi di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve raccogliere le informazioni dalla vittima o da chi ha denunciato.

CONSULENTE TECNICO

Il Consulente Tecnico è un esperto in materie scientifiche, tecniche e artistiche, nominato dal Pubblico Ministero o dalle altre parti del processo. Il suo compito è quello di fornire informazioni, utili al caso, nelle materie di sua competenza.
In ogni caso il Consulente Tecnico interagisce con il Perito nell’ambito delle operazioni peritali e può essere esaminato nell’ambito del Dibattimento.

CURATORE SPECIALE

Il curatore speciale dei minori, nominato dal Tribunale, si sostituisce al minore ed agisce nel suo interesse quando i genitori o chi ne fa le veci non sono in grado di farlo.

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DANNO

Il Danno è la misura, quantificata in termini monetari, del complessivo pregiudizio dalla Persona Offesa (o dalla Parte Civile).
Le componenti del danno sono: Danno Patrimoniale (spese sostenute e mancato guadagno), Danno Biologico (diminuzione della integrità psico-fisica), Danno non Patrimoniale (Danno Morale), e Danni ulteriori (Danno di immagine, Danno per perdita di chance).

DENUNCIA

La denuncia è l’esposizione in forma orale o scritta, rivolta al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria, contenente la descrizione di un reato che è stato commesso.
La denuncia può essere presentata sia dalla Persona Offesa che dal privato cittadino che ha avuto notizia del reato commesso.
Il privato cittadino ha l’obbligo di denunciare i reati contro lo Stato e i reati puniti con la pena dell’ergastolo.
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati dei quali abbiano avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
A differenza della querela, la denuncia non può essere ritirata.
Una volta presentata, la denuncia diventa notizia di reato e viene iscritta nell’apposito registro e vengono iniziate le Indagini Preliminari.

DIBATTIMENTO

Il Dibattimento è la fase cruciale del Processo. E’ preceduto dalla fase degli atti introduttivi del Processo ed è seguito dalla fase della discussione e delle conclusioni.
Nel corso del Dibattimento vengono sviluppati ed esaminati, nel contraddittorio, gli argomenti probatori portati dalle Parti.

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GIUDICE

Il Giudice è un soggetto che appartiene all’ordine giudiziario.
La sua funzione è quella di emettere una decisione nell’ambito del Procedimento Penale in modo imparziale ed equidistante dalle Parti.
Il Giudice Unico (o monocratico) del Tribunale si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano Reati di minore gravità.
Il Giudice Collegiale del Tribunale (composto da tre Giudici) si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano Reati più gravi.
La Corte d’Assise (composta da due Giudici Togati e sei Giudici Popolari) si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano Reati gravissimi.
La Corte d’Appello (composta da tre Giudici, detti Consiglieri) si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano l’impugnazione (Appello) delle Sentenze di primo grado.
Il Giudice di Pace è un Giudice Unico che si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano i Reati più lievi e deve tentare sempre la conciliazione tra le parti.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari si occupa di esercitare un controllo di legalità, nell’ambito delle Indagini Preliminari, rispetto all’azione del Pubblico Ministero.
In particolare: il Giudice per le Indagini Preliminari è competente per il controllo delle misure cautelari, per la loro convalida, la loro sostituzione e revoca.

GIUSTIZIA RIPARATIVA

La Giustizia Riparativa è un approccio teorico e pratico che considera il reato principalmente come danno alle persone. Da questo consegue l’obbligo, per l’autore del reato, di rimediare alle conseguenze delle sue azioni. Per questo si coinvolge attivamente la vittima, l’autore e la comunità civile per trovare a realizzare azioni e soluzioni per riparare ai danni causati dal reato.

GRATUITO PATROCINIO

Si parla di gratuito patrocinio quando una persona che si trova in condizioni socio-economiche di difficoltà, viene assistito da un Avvocato a costo zero, in quanto il pagamento viene effettuato dallo Stato.

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IMPUTATO

L’incidente probatorio consente di raccogliere le prove nella fase delle Indagini Preliminari invece che nella fase del Dibattimento.
Le prove che si possono assumere con l’incidente probatorio sono elencate dalla legge: la testimonianza, quando si ritiene che il testimone non potrà essere ascoltato nel dibattimento; l’esame dell’indagato su fatti relativi alla responsabilità di altri; l’esame delle persone indagate di un reato connesso o collegato; il confronto; la perizia o l’esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo che potrebbe cambiare nel corso del tempo; la ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
Oltretutto in caso di reati particolari (come ad esempio la pornografia minorile, la violenza sessuale, l’adescamento di minorenni o gli atti persecutori) è possibile assumere con incidente probatorio la testimonianza di un minorenne o di una persona particolarmente vulnerabile.

INCIDENTE PROBATORIO

L’incidente probatorio consente di raccogliere le prove nella fase delle Indagini Preliminari invece che nella fase del Dibattimento.
Le prove che si possono assumere con l’incidente probatorio sono elencate dalla legge: la testimonianza, quando si ritiene che il testimone non potrà essere ascoltato nel dibattimento; l’esame dell’indagato su fatti relativi alla responsabilità di altri; l’esame delle persone indagate di un reato connesso o collegato; il confronto; la perizia o l’esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo che potrebbe cambiare nel corso del tempo; la ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
Oltretutto in caso di reati particolari (come ad esempio la pornografia minorile, la violenza sessuale, l’adescamento di minorenni o gli atti persecutori) è possibile assumere con incidente probatorio la testimonianza di un minorenne o di una persona particolarmente vulnerabile.

INDAGATO

L’Indagato è la persona nei confronti della quale il Pubblico Ministero svolge le Indagini Preliminari per una ipotesi di reato.
La posizione dell’Indagato viene iscritta nel Registro degli Indagati.
L’Indagato ha diritto a nominare un Avvocato che lo possa aiutare e difendere.

INDAGINI PRELIMINARI

Le Indagini Preliminari sono una fase del procedimento penale precedente l’eventuale Processo. Sono previste dal codice di procedura penale italiano e tutte le azioni compiute durante le indagini sono coperte da segreto investigativo.
Durante il loro svolgimento il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria svolgono le investigazioni necessarie per l’eventuale processo penale: quindi sia il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell’indagato, poiché le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per iniziare l’azione penale.

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA

Nel corso delle Indagini Preliminari, la Persona Offesa ha diritto ad ottenere da parte della Polizia Giudiziaria informazioni rispetto a:
presentazione della denuncia, ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
facoltà di ricevere informazioni sul procedimento e autorità a cui rivolgersi per ottenerle;
essere avvisata della richiesta di archiviazione;
consulenza legale e patrocinio a spese dello Stato;
diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
eventuali misure di protezione che possono essere attivate in suo favore;
diritti nel caso in cui la Persona Offesa risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
possibilità che il procedimento sia definito con il ritiro della querela o attraverso la mediazione;
facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

INTERPRETE

La Persona Offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un Interprete al fine di poter comprendere il contenuto dei documenti e degli atti che vengono svolti. Questo diritto riguarda anche l’assistenza gratuita di un Interprete per le comunicazioni con l’avvocato difensore e prima di rendere delle dichiarazioni, per presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
L’Interprete è nominato dalla Autorità Giudiziaria.

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MEDIAZIONE PENALE

La Mediazione Penale fa parte di quell’area chiamata Giustizia riparativa, cioè una tipologia di intervento sul reato, con attività che promuovono la riconciliazione tra l’autore di Reato e la Persona Offesa e la riparazione simbolica e materiale delle conseguenze negative del reato, nonché il rafforzamento del senso di sicurezza collettiva.

MEMORIA

La memoria è un atto scritto dagli avvocati delle parti (imputato o persona offesa).
Con la memoria si comunicano all’Autorità Giudiziaria argomenti a favore della stessa parte.
Gli argomenti possono essere relativi alla ricostruzione dei fatti del processo di (carattere fattuale); o possono essere relativi alla interpretazione della legge applicabile alla situazione specifica (carattere giuridico).

MISURE A PROTEZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Per aumentare la sicurezza e la protezione della Vittima, il Giudice può imporre all’autore di Reato: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

MISURE CAUTELARI

Sono provvedimenti di carattere provvisorio assunti a carico dell’Indagato o dell’Imputato e per evitare che lo stesso, in pendenza del procedimento, possa fuggire, possa commettere nuovamente il reato o possa alterare le prove già raccolte.
Le Misure Cautelari si distinguono in: Misure coercitive e Misure interdittive.
Quelle coercitive limitano la libertà personale del soggetto colpito (ad es. custodia in carcere, o arresti domiciliari).
Quelle interdittive limitano le attività professionali o sociali del soggetto colpito (ad es. sospensione dall’esercizio di una attività lavorativa).
E’ necessario considerare che le Misure Cautelari non rappresentano e non hanno funzione di Pena.

o

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Quando la Persona Offesa non è d’accordo con la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e rivolta al Giudice per le Indagini Preliminari, può proporre, nel termine previsto dalla legge, un atto di opposizione in forma scritta, indicando ulteriori argomenti di investigazioni.
A seguito della opposizione il Giudice per le Indagini Preliminari fissa un’udienza in Camera di Consiglio e convoca il Pubblico Ministero, la Persona Offesa e l’indagato.
Se l’opposizione è infondata il Giudice per le Indagini Preliminari dispone l’archiviazione della notizia di reato.
Se, invece, l’opposizione è fondata il Giudice per le Indagini Preliminari può disporre che il Pubblico Ministero svolga indagini ulteriori o può ordinare al Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale.

p

PARTE CIVILE

La Persona Offesa può partecipare in modo attivo al processo attraverso la sua costituzione di Parte Civile, sempre e obbligatoriamente nominando un Avvocato.
Costituendosi Parte Civile, la persona può portare prove ed esaminare i Testimoni.
Al termine del Dibattimento la Parte Civile conclude chiedendo che il Giudice condanni il responsabile al risarcimento del danno.

PARTI

Quando si parla di parti si indicano la persona offesa, la vittima, e il presunto autore, indagato o imputato, durante il procedimento penale.

PATTEGGIAMENTO

Il patteggiamento è un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero circa la quantità della pena da applicare.
Tale accordo è ratificato dal Giudice che applica la pena concordata all’imputato.
Vi sono due forme di patteggiamento: quello ordinario, ove la pena applicata non supera i due anni; il patteggiamento allargato, ove la pena non supera i cinque anni.
In ogni caso l’imputato ha uno sconto di pena fino a un terzo.

PENA

La Pena è la conseguenza predisposta dalla legge, se la persona commette un reato.
Le Pene consistono nella privazione della libertà del colpevole (ergastolo, reclusione, arresto), o nella privazione di parte del suo patrimonio.
Le Pene sono disposte dal Giudice a carico del colpevole solo alla fine del processo, dove si accertasse la sua colpevolezza.
Non possono avere contenuti contrari al senso di umanità, debbono essere proporzionate alla gravità del reato e debbono tendere alla rieducazione del colpevole.

PERITO

Per svolgere valutazioni che richiedono specifiche conoscenze e competenze tecniche, scientifiche o artistiche, il Giudice può nominare un soggetto esperto in materia. Tale esperto è detto il Perito.
Il Perito ha il compito di rispondere ai quesiti specifici che sono posti dal Giudice nell’ambito di un elaborato scritto che è detto la perizia.
E’ necessario considerare che il Codice di Procedura Penale vieta la Perizia psicologica sull’imputato, ma ammette quella psichiatrica.

PERSONA OFFESA

*La Persona Offesa è il soggetto che, a causa del reato commesso, ha riportato un danno patrimoniale, morale, psicologico ed emotivo.
La Persona Offesa ha diritto ad essere assistita da un Avvocato.
In ogni caso la Persona Offesa può interagire con l’Autorità Giudiziaria, può depositare memorie e indicare temi di prova.
La Persona Offesa, oltretutto, ha diritto ad ottenere dalla Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria le notizie relative al suo caso ed informazioni relative alle misure di protezione disposte a suo favore.

POLIZIA GIUDIZIARIA

E’ la sezione delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) che riceve le notizie di reato, svolge le indagini ed esegue provvedimenti giudiziari.

PROVE

Le Prove sono tutti gli argomenti, oggetti, testimonianze ecc. per dimostrare, o negare, l’eventuale reato commesso.
Le Prove possiedono la forza di dimostrare, o contraddire, a seguito del contraddittorio e del dibattito tra le parti durante il processo, le notizie e le nozioni fattuali che sono state acquisite nel corso delle Indagini Preliminari.
Le Prove possono essere contenute nelle testimonianze, nei documenti, nell’esame delle parti, nei confronti.
Nell’ambito del Processo, tutte le parti hanno il diritto di introdurre elementi volti a provare i fatti.

PUBBLICO MINISTERO

Il compito del Pubblico Ministero è duplice: da un lato dirige le Indagini Preliminari, d’altro canto esercita l’azione penale e sostiene, come parte, l’accusa nel Processo.
L’ufficio del Pubblico Ministero è individuato nella Procura della Repubblica, che ha sede presso ogni sede di Tribunale.
La Procura della Repubblica è coordinata dal Procuratore della Repubblica, il quale si avvale della collaborazione e dell’operato dei Sostituti Procuratori della Repubblica.

q

QUESTORE / QUESTURA

Il Questore è autorità di pubblica sicurezza, con competenza provinciale a capo di una Questura. Tra le sue competenze quelle di dirigere e coordinare i servizi di ordine e sicurezza pubblica nel capoluogo di pertinenza, emettere diffide, ammonimenti, ordini di allontanamento e misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi. In ognuna delle 103 città capoluogo è presente una Questura.

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REATO

Il reato è un comportamento antigiuridico, previsto e descritto dalla legge penale, al quale la stessa legge riconnette una pena.
I reati sono distinti in: delitti (volontari, colposi o preterintenzionali), che costituiscono la violazione di beni primari della società e sono puniti con la reclusione e la multa; contravvenzioni, che costituiscono la violazione di interessi minori, di carattere amministrativo, dello Stato e sono punite con l’arresto e la ammenda.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Quando, al termine delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero decide che la notizia di reato è infondata, presenta al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di archiviazione.
La richiesta di archiviazione viene presentata anche quando il responsabile dei fatti di reato non è individuabile, o quando il fatto è particolarmente lieve.
Se la persona offesa ha richiesto di essere avvisata, le viene comunicato della richiesta di archiviazione.

RINVIO A GIUDIZIO

Quando il Pubblico Ministero ritiene ci siano prove di colpevolezza chiede al Giudice per l’Udienza Preliminare il rinvio a giudizio dell’imputato. In tal caso il Giudice per l’Udienza Preliminare convoca le parti avanti a sé nella sede della Udienza Preliminare. Qualora la accusa formulata dal Pubblico Ministero risulti sostenibile in un futuro giudizio, il Giudice disporrà il rinvio a giudizio dell’imputato: ovvero lo manderà davanti al Tribunale competente a giudicarlo.
All’Udienza Preliminare, che si svolge a porte chiuse e in Camera di Consiglio, la vittima potrà partecipare con il suo difensore, ma solo per dichiarare la sua costituzione di parte civile.

RITO ABBREVIATO

In caso di rito abbreviato, l’imputato può chiedere di essere giudicato sulla base delle prove che sono state acquisite nel corso delle indagini preliminari.
La richiesta di Rito Abbreviato può essere presentata prima della apertura del dibattimento e non è ammessa per i reati puniti con la pena dell’ergastolo.
La richiesta di Rito Abbreviato, inoltre, può essere condizionata dall’indagato alla assunzione di una prova da parte del Giudice.
In caso di condanna, la pena a carico dell’imputato è diminuita di un terzo.

s

SENTENZA

La Sentenza è il provvedimento scritto con il quale il Giudice definisce e chiude il processo.
La Sentenza è composta da due parti principali: il dispositivo, ovvero la decisione, e la motivazione, ovvero la presentazione delle ragioni su cui si è basata la decisione.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Con la Sospensione del Procedimento, l’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) per lo svolgimento di un programma di trattamento (Messa alla Prova) che preveda come attività obbligatorie: l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, cioè una prestazione gratuita in favore della collettività; l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal Reato; il Risarcimento del Danno e, ove possibile, l’attività di Mediazione con la Vittima del Reato.
Il programma può prevedere una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.
Il buon esito della Messa alla Prova, comporta la dichiarazione di estinzione del Reato.

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Le Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie sono le agenzie sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno; le agenzie sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; le strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

t

TESTIMONE

Il Testimone è una persona che è in grado di riferire in forma orale, nel corso del Processo, elementi necessari alla ricostruzione dei fatti.
L’ascolto del Testimone viene definito Esame, è condotto dalla Parte che ne ha interesse e si svolge mediante domande a lui rivolte; il Testimone può essere esaminato anche dalle altre Parti e dal Giudice per ottenere chiarimenti.
Il Testimone deve rispondere secondo verità e in caso di false dichiarazioni può essere denunciato per il reato di falsa testimonianza.

u

UDIENZA

L’Udienza è l’evento che si svolge in una aula di giustizia e, nell’ambito del quale, vengono posti in essere gli atti che compongono il Processo.
All’Udienza, che è presieduta e diretta dal Giudice, partecipano il Pubblico Ministero, le Parti e i loro difensori.
Nel corso dell’Udienza vengono esaminati i Testimoni, i Periti, i Consulenti Tecnici.
Le Udienze possono essere pubbliche, alle quali sono ammessi i cittadini e Udienze in Camera di Consiglio, con la sola presenza delle Parti.

UFFICIALE GIUDIZIARIO

L’Ufficiale Giudiziario è un collaboratore della Autorità Giudiziaria: il suo compito principale è quello di provvedere alle notifiche alle parti degli atti processuali.

v

VITTIMA

La Vittima può coincidere con la Persona Offesa.
Vi sono però dei casi in cui la Vittima è diversa dalla Persona Offesa. In caso di omicidio, ad esempio, la Vittima è la persona alla quale è stata cagionata la morte e le Persone Offese sono i congiunti della Vittima che hanno riportato un pregiudizio per effetto della morte.

SONO STATO VITTIMA DI UN REATO: CONSEGUENZE E REAZIONI I DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO IL PROCESSO PENALE CHI É CHI


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