DIRITTI DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE
Le vittime con specifiche esigenze di protezione sono quelle che, in base alle loro caratteristiche personali, al tipo o alla natura del crimine sofferto e / o alle circostanze in cui si è verificato il reato, sono particolarmente vulnerabili a causa del ripetersi della vittimizzazione, vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, e che quindi hanno bisogno di cure particolari, specialmente a livello di protezione.
Questa vulnerabilità dovrebbe essere valutata caso per caso, ma occorre prestare particolare attenzione alle vittime che hanno subito un danno considerevole a causa della gravità del crimine, alle vittime di reati motivati da discriminazioni in base alle loro caratteristiche personali o a quelle vittime la cui relazione e dipendenza dal loro aggressore le rendevano particolarmente vulnerabili. Sono esempi le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di persone, della violenza di genere, della violenza domestica, della violenza sessuale e dei crimini di odio.
Indipendentemente dal tipo di crimine subito, i bambini, gli anziani e le persone che soffrono di malattie o disabilità dovrebbero essere presi particolarmente in considerazione quando si valutano gli specifici bisogni di protezione. Laddove una vittima particolarmente vulnerabile debba essere coinvolta in un atto procedurale, il Pubblico Ministero o il Giudice devono garantire che, indipendentemente dall’applicazione di altre misure, tale atto sia effettuato nelle migliori condizioni possibili, al fine di garantire la spontaneità e la sincerità delle risposte:
- La testimonianza della vittima particolarmente vulnerabile dovrebbe avvenire il prima possibile; questa richiesta deve essere fatta da un professionista appositamente qualificato e, nel caso in cui la vittima debba essere ascoltata più di una volta, le domande devono sempre essere fatte dallo stesso professionista;
- L’interrogatorio di una vittima di violenza sessuale, violenza di genere o violenza domestica, quando non eseguito da un Giudice o da un Pubblico Ministero, dovrebbe essere fatto da una persona dello stesso sesso della vittima se lo desidera;
- Gli atti procedurali dovrebbero essere organizzati in modo tale che il testimone particolarmente vulnerabile non incontri mai determinati soggetti coinvolti nello stesso processo, in modo particolare l’imputato;
- Quando è necessario evitare il contatto visivo tra la vittima e l’imputato, tale persona dovrebbe essere ascoltata usando l’occultamento o la teleconferenza e non sarebbe necessaria la sua presenza in aula;
- La vittima sarà interrogata dal Giudice, dopo di che gli altri Giudici, il Pubblico Ministero, il difensore di parte civile, il difensore dell’imputato e il difensore del responsabile civile possono chiedere di fare ulteriori domande, che saranno fatte dal giudice e non direttamente da questi;
- Alla vittima non dovrebbero essere poste domande sulla sua vita privata che non siano collegate al crimine che ha subito;
- In alcuni casi, gli atti procedurali, compreso il giudizio, possono essere condotti senza la presenza del pubblico.
In qualsiasi fase del procedimento, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può determinare la rimozione temporanea della vittima particolarmente vulnerabile dalla famiglia o dalla casa-famiglia in cui si trova, e collocarla in altra struttura adibita.
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