IL PROCESSO PENALE

Partecipare a un processo penale può farti sentire ansioso e preoccupato, potrebbe essere importante sapere cosa sta per succedere o cosa dovrai fare.
Qui troverai una breve descrizione delle fasi di un procedimento penale.

Cercheremo di darti brevi e semplici risposte a domande come:
“Come faccio a denunciare un crimine?”,
“Come si svolge l’indagine?”,
“Cosa succede in tribunale?”,
“Cos’è un appello?”
e molte altre.

Il procedimento penale potrebbe durare tanto tempo e potresti trovarti di fronte a tante persone diverse. Se vuoi saperne di più puoi guardare la sezione “CHI É CHI“.

Il processo penale come descritto su questo sito si applica solo quando la persona che ha commesso il reato ha compiuto i 18 anni. Nei casi in cui il reato è commesso da un minore di 18 anni, si applica il Processo Penale Minorile, che viene celebrato presso il Tribunale per i Minorenni e ha delle caratteristiche specifiche, che però non saranno descritte in questo sito.
E’ necessario tenere presente che colui che non ha compiuto ancora i 14 anni di età non è mai penalmente responsabile e non può quindi partecipare ad un processo penale.

IL REATO

Il reato è ogni fatto umano al quale la legge penale collega una sanzione.

Molti comportamenti anomali, che non sono considerati reati, possono costituire altri esempi di violazioni legali (amministrative o civili), o possono costituire solo atti fastidiosi, ma non reati.
Diventa reato quindi ogni comportamento umano volontario che crea una offesa (un danno o un pericolo) ad un fondamentale interesse individuale e sociale.

CATEGORIE DEI REATI

Il Codice Penale divide i reati in 2 categorie principali:

  1. I delitti: i delitti rappresentano i reati più gravi ed il loro autore è punito in uno dei seguenti modi:
    1. con l’ergastolo nei casi più gravi, cioè la reclusione per tutta la vita;
    2. con la reclusione, ovvero la privazione della libertà da 15 giorni a 24 anni (senza le aggravanti);
    3. con la multa, ovvero una somma da pagare che può andare da euro 50 ad euro 50.000.
  2. Le contravvenzioni: le contravvenzioni rappresentano i reati meno gravi ed il loro autore è punito:
    1. con l’arresto, ovvero la privazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni;
    2. con l’ammenda, ovvero una somma da pagare da euro 20 ad euro 10.000.

I delitti previsti dal Codice Penale sono classificabili anche in base alla tipologia:

  • Contro lo Stato.
  • Contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio: corruzione, concussione, peculato, abusi del Pubblico Ufficiale); nel caso di questi reati la vittima è la Pubblica Amministrazione nazionale o locale.
  • Contro l’Amministrazione della Giustizia (ad esempio: falsa testimonianza, falsa denuncia, corruzione di magistrato, calunnia); nel caso di questi reati la vittima è il buon andamento della giustizia.
  • Contro il Sentimento Religioso e contro la Pietà dei Defunti. Si tratta di quei comportamenti oltraggiosi nei confronti di tutte le religioni e nei confronti del ricordo dei defunti.
  • Contro l’Ordine Pubblico e la Pubblica Incolumità (ad esempio: associazione per delinquere, incendio, strage, disastro); nel caso di questi reati può essere individuata anche una vittima nella persona che ha riportato un danno.
  • Contro l’Ambiente.
  • Contro la Fede Pubblica (ad esempio: falsificazione di atti e documenti, falsificazione di monete e banconote).
  • Contro l’Economia Pubblica, l’Industria e il Commercio (ad esempio Frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti contraffatti.
  • Contro la Moralità e il Buon Costume (ad esempio atti osceni).
  • Contro il Sentimento per gli Animali (ad esempio: uccisione e maltrattamento di animali).
  • Contro la Famiglia (ad esempio: mancata prestazione della assistenza familiare, correzione violenta di minori, maltrattamenti verso i conviventi); nel caso di questi reati la vittima è il familiare o il convivente che ha riportato danni.
  • Contro la Persona (ad esempio: omicidio, lesioni, diffamazione, prostituzione minorile, pornografia minorile, schiavismo, atti persecutori, violenza sessuale, sequestro di persona, violazione della riservatezza).
  • Contro il Patrimonio (ad esempio: furto, rapina, truffa, estorsione, danneggiamento, ricettazione).

LA DENUNCIA

Denunciare il reato è un grande e importante passo.
È solo attraverso la denuncia che le Autorità vengono a conoscenza che è stato commesso un reato e possono quindi avviare le indagini.

Per avere più informazioni, rivolgiti ad un Centro di Supporto per le Vittime di Reato.

L’IMPORTANZA DI DENUNCIARE UN REATO

Se sei stato vittima di un reato, è molto importante che lo denunci alle autorità.
Se lo fai, è più probabile che la persona che ha commesso il reato possa essere processata e che questo le impedisca di fare la stessa cosa nuovamente a te o ad altri.
La denuncia è fondamentale per:

  1. procedere legalmente nei confronti dell’autore
    Solo con la denuncia si può procedere penalmente contro l’autore del reato.
  2. ottenere il risarcimento o la riparazione
    Solo con la denuncia è possibile chiedere il risarcimento del danno o la restituzione dei beni sottratti.
  3. fermare l’autore
    Solo con la denuncia la Polizia è in grado di impedire all’autore di continuare a commettere altri reati.
  4. proteggere la vittima dal subire altri reati
    Solo con la denuncia possono essere attivate misure di protezione a favore della vittima.
  5. avere informazioni statistiche sui reati e sui crimini
    La denuncia è importante anche per la compilazione delle statistiche criminali. Conoscere le statistiche sui reati può aiutare ed orientare le autorità ad adottare politiche di prevenzione e di contrasto più efficaci.
     

CI SONO VARI MOTIVI PER CUI VORRESTI NON SEGNALARE UN REATO:

  • “Non era importante.” Anche un reato considerato poco importante può provocare stress, ansia o sconvolgere la vita della vittima. Le autorità questo lo sanno e proprio per questo ascolteranno seriamente la tua denuncia.
  • “Non è un reato”. Solo la Polizia e il Giudice sono in grado di valutare in modo corretto se il torto che è stato subito costituisce reato o meno.
  • “È imbarazzante.” Potresti vergognarti di denunciare il crimine. Questo è frequente nei casi di violenza sessuale o violenza domestica. Le autorità affronteranno queste situazioni con sensibilità, e non ti giudicheranno mai.
  • “Le autorità non se ne occupano.” Le autorità hanno molte cause legali e potrebbero non essere in grado di prendere in carico le tue così rapidamente come ti aspetteresti, ma si occuperanno anche del tuo caso. Non possono sempre identificare o arrestare la persona responsabile del reato, ma hanno il dovere di provarci sempre.
  • “La polizia no​n mi crede”. La Polizia non giudica il tuo racconto, ma si limita a mettere a verbale la denuncia. Sarà poi il Pubblico Ministero, o il Giudice, a stabilire dopo la fase delle indagini se i fatti riferiti corrispondono al vero.
  • “La polizia non vuole ricevere la mia denuncia.” Le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di ricevere tutte le denunce di tutti i cittadini, ed hanno l’obbligo di trasmettere le denunce al Pubblico Ministero il quale ha l’obbligo di valutarle. Se i funzionari di polizia dovessero rifiutarsi di ricevere la denuncia, sarebbero responsabili di gravi reati.
  • “La polizia non mi ascolta”. Le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di ascoltare ogni persona che ritenga di essere stata vittima di reato. Se i funzionari di polizia dovessero rifiutarsi di ricevere la denuncia, si renderanno responsabili di gravi reati e potranno essere puniti.
  • “È finita e non sono stato influenzato da quello che mi è successo.” Se il reato non ha avuto molto impatto su di te, tanto meglio. Alcune persone riescono ad affrontare bene queste situazioni difficili e agiscono quasi come se nulla fosse accaduto, anche quando hanno subito gravi crimini. Tuttavia, se non lo denuncerete, le autorità non saranno in grado di provare a individuare la persona che ha commesso il crimine, che potrebbe ripeterlo contro di te o contro altri. Dovresti considerare che la prossima vittima potrebbe non essere in grado di superare gli effetti del reato.
  • “Non so parlare in italiano”. Se hai difficoltà a parlare e comprendere l’italiano hai sempre diritto ad un interprete.
  • “Sono nel panico”. Molto spesso se sei vittima di reati violenti puoi sentirti scosso, traumatizzato e avere paura a raccontare alle Forze dell’Ordine l’esperienza del reato. È un atteggiamento normale, può succedere a tutti. Devi però sapere che il tuo racconto sarà ascoltato da persone competenti con delicatezza e rispetto.
  • “Sono preoccupato per quello che succederà dopo”. È normale che tu sia preoccupato di dover andare alla Polizia, rilasciare dichiarazioni e poi andare in Tribunale per testimoniare, ma non dimenticarti che un affiancamento ed un aiuto è disponibile durante tutte le fasi del processo.
  • “Voglio proteggere chi mi maltratta”. Molto spesso, nel caso di maltrattamenti in famiglia, la vittima non denuncia perché è affettivamente legata al maltrattante. Questo legame affettivo potrebbe essere un motivo per non denunciare: questo è un atteggiamento sbagliato che deve essere abbandonato. Nessun sentimento o legame di amore può giustificare il maltrattamento e la mancanza di rispetto.
  • “Ho paura di ritorsioni da parte dell’autore”. In molti casi puoi avere paura che l’autore possa ripetere il reato o possa vendicarsi anche nei confronti dei tuoi familiari o dei tuoi beni. È una paura comprensibile. In ogni caso devi sapere che comunicando questo timore quando fai la denuncia, potrai ottenere misure di protezione contro eventuali ritorsioni.
  • “Devo nominare un avvocato”. Per presentare una denuncia non è necessario un avvocato. L’avvocato è necessario solo nel caso in cui la vittima voglia essere assistita nel procedimento o voglia costituirsi parte civile nel processo per ottenere il risarcimento del danno. In ogni caso la vittima, se si rivolge ai Centri di Supporto Vittime, può ricevere istruzioni e consigli di carattere legale gratuiti.
  • “Sono clandestino, quindi non posso denunciare”. Lo straniero che si trova in condizione di irregolarità e che subisce dei reati reato può credere che la sua denuncia possa avere conseguenze gravi da un punto di vista amministrativo e legale. È importante sapere che essere clandestini non fa venir meno i diritti fondamentali della persona umana. Esistono dei casi in cui può essere concesso un permesso di soggiorno per ragioni di giustizia, che consentono al clandestino vittima di reati di rimanere in Italia per esercitare i propri diritti davanti a un Tribunale italiano.

Qualunque sia la tua decisione, tieni presente che hai sempre il diritto di ricevere supporto e aiuto.
Anche se non denunci il crimine che hai subito, è molto importante parlare con qualcuno di quello che è successo e di come ti senti, di ottenere tutto l’aiuto di cui hai bisogno.
Se vuoi parlare con qualcuno prima di decidere, gli operatori dei Centri di Supporto Vittime sono disponibili per darti le informazioni necessarie e consigliarti.

COME DENUNCIARE UN REATO

Denunciare è gratuito, non ci sono spese o costi. Se sei la vittima di un reato puoi denunciare alle autorità (Polizia, Carabinieri, ecc) quello che hai subito. Si può presentare una denuncia, o una querela, anche se non si conosce l’identità di chi ha commesso il reato. Saranno le autorità a indagare e identificare l’autore. Non è possibile però effettuare denunce anonime, questo vuol dire che dovrai dichiarare chi sei e lasciare i tuoi dati alle Forze di Polizia.

LA DENUNCIA

Come segnalare un reato?
Un reato si può segnalare alle Autorità tramite una denuncia o una querela. Ci sono 3 possibilità:

  1. Attraverso denuncia/querela presentata dalla vittima;
  2. Attraverso denuncia/querela presentata da chi ha assistito al reato o ne è venuto a conoscenza.
  3. Attraverso la segnalazione da parte del personale che esercita una funzione di interesse pubblico.

Dove posso presentare denuncia o querela?
La denuncia o la querela si presentano presso:

  1. Ufficio del Pubblico Ministero. Presso ogni Tribunale è costituita la Procura della Repubblica. Presso ogni Procura della Repubblica esiste un ufficio per la ricezione delle denunce scritte (cioè già predisposte dalla vittima); ma esiste anche un ufficio presso il quale è possibile esporre oralmente il contenuto della denuncia.
  2. Polizia di Stato. Presso gli uffici della Polizia di Stato –Questure e Commissariati – puoi denunciare sia in forma scritta, sia in forma orale.
  3. Carabinieri. Presso i Reparti Territoriali e le Stazioni dei Carabinieri puoi denunciare sia in forma scritta, sia in forma orale.
  4. Guardia di Finanza. Si occupano prevalentemente di denunce relative a reati economici e finanziari.
  5. Polizia Penitenziaria. Presso Case Circondariali e Istituti di Pena.
  6. Polizia Locale. Sindaco e agenti di Comuni e di Provincie.
  7. Agente Consolare all’estero.

Cosa c’è scritto in una denuncia?
La denuncia contiene

  • la descrizione dei fatti accaduti e subiti;
  • le generalità(nome, cognome, ecc) della vittima;
  • le eventuali prove;
  • le eventuali generalità (nome, cognome, ecc) dell’autore;
  • se ci sono testimoni.

Entro quanto tempo posso presentare la denuncia?
Non esiste una scadenza per la presentazione della denuncia.
In ogni caso è meglio denunciare immediatamente i reati subiti o assistiti in modo che la Polizia Giudiziaria possa iniziare subito il proprio lavoro.

IMPORTANTE: la denuncia non può essere ritirata o annullata da parte di chi l’ha presentata.

LA QUERELA

Cosa è la querela?
La querela è un particolare tipo di denuncia necessaria per procedere nei confronti di alcuni specifici reati:

  • reati che offendono l’onore (diffamazione);
  • reati contro la libertà sessuale di vittime maggiorenni (violenza sessuale);
  • reati contro il patrimonio di lieve entità;
  • lesioni personali di lieve entità;
  • reati persecutori (stalking).

Entro quanto tempo può essere presentata la querela?

  • Entro 90 giorni dal fatto (o della sua avvenuta conoscenza).
  • Entro 6 mesi dal fatto in caso di stalking.
  • Entro 12 mesi dal fatto in caso di violenza sessuale.

Chi può presentare la querela?

  • La vittima del reato.
  • I genitori/il tutore/il curatore quando la vittima è minore di anni 14 o incapace.

Cosa c’è scritto in una querela?
La querela deve includere:

  • le generalità (nome, cognome, ecc) della vittima;
  • la descrizione dei fatti accaduti e subiti;
  • le eventuali prove;
  • le eventuali generalità (nome, cognome, ecc) dell’autore;
  • se ci sono testimoni;
  • la richiesta precisa di procedere alla punizione dell’autore.

Remissione della querela
La querela può essere ritirata o annullata da parte di chi l’ha presentata, attraverso un atto ufficiale chiamato remissione della querela.
NON è ammesso il ritiro della querela:

  • in caso di violenza sessuale;
  • in alcuni casi di reati persecutori.

Perché ritirare la querela?
In genere viene ritirata in caso di conciliazione, chiarimento, riappacificazione tra vittima e autore, o in caso di risarcimento o riparazione spontaneo da parte dell’autore nei confronti della vittima.

Come faccio a ritirare la querela?

  • in sede non giudiziaria, ad esempio presso un ufficio di Polizia;
  • in sede giudiziaria, ad esempio davanti al Giudice.

La vittima è sempre obbligata a denunciare?
La vittima e il privato cittadino non hanno l’obbligo di denunciare il reato.
Solamente nei seguenti casi è invece obbligatorio denunciare:

  • se è stato commesso un reato contro lo Stato;
  • se il reato assistito o conosciuto è punito con la pena dell’ergastolo;
  • se il privato è venuto in possesso di beni (soldi, oggetti, ecc.) provenienti dal reato.

Attestazione della presentazione di denuncia o querela
La vittima che presenta una denuncia ha il diritto di ricevere un certificato di registrazione della denuncia, ovvero un documento che confermi tale presentazione e riporti per iscritto:

  • a) il tipo di reato subito,
  • b) data e luogo dell’evento
  • c) danno causato.

LE INDAGINI PRELIMINARI

Una volta che la denuncia è stata fatta viene aperto il fascicolo. Con l’apertura del fascicolo inizia la fase delle indagini.
L’indagine comprende tutte quelle azioni finalizzate ad accertare l’esistenza di un crimine, per determinare chi lo ha commesso, la sua responsabilità, e per scoprire e raccogliere prove.

La fase delle indagini è svolta dalla Polizia Giudiziaria sotto la direzione del Pubblico Ministero.
Durante questa fase, gli agenti di Polizia incaricati all’indagine raccoglieranno prove quali:

  • Ascoltare la vittima, l’imputato e i testimoni.
  • Esaminare la scena del crimine alla ricerca di tracce, indizi e prove.
  • Identificare il sospettato, cioè chiedere alla vittima o al testimone una descrizione dettagliata della persona che ha commesso il crimine, chiedergli se l’aveva già visto prima e se serve, fargli vedere alcune foto per verificare se riconosce la persona che ha commesso il reato.
  • Chiedere una valutazione degli esperti (perizie): ad esempio, un esperto di balistica che analizzi la traiettoria del proiettile, o uno psicologo che valuti l’attendibilità del sospettato, o un medico che valuti i danni fisici, ecc.
  • Richiedere documenti che potrebbero essere utili, come ad esempio i referti medici o elenchi di chiamate telefoniche effettuate dal sospettato, ecc.

Dopo che la vittima è stata ascoltata, è normale che trascorra del tempo prima di ricevere informazioni sul caso. La fase delle indagini può richiedere da alcune settimane a diversi mesi (in linea di massima non inferiore a 6 – 24 mesi ) a seconda della quantità di prove da raccogliere e della complessità dell’indagine. Durante l’indagine, potrebbe essere necessario ascoltare la vittima più di una volta.
Se si vuole sapere come procede il caso, la vittima dovrà contattare l’Ufficiale di Polizia responsabile dell’indagine o il Procuratore incaricato, indicare il numero del procedimento e chiedere se può ricevere qualche informazione.
La vittima deve poter collaborare con le autorità quando le viene richiesto e informarle di tutto ciò che può essere utile per le indagini.
In caso di pericolo di fuga dell’imputato, di danneggiamento delle prove raccolte, pericolo per l’ordine pubblico e/o di persistenza di attività criminali, può essere applicata una misura coercitiva di sicurezza.

ESAMI MEDICO-LEGALI

Gli esami medico-legali per una vittima di reato sono esami medici che fanno parte del sistema giudiziario, il cui scopo è la verificare la presenza di segni sul corpo della vittima che sono stati prodotti dal reato subito, ad esempio: graffi, arrossamenti, ferite, lividi o altre lesioni, e la ricerca di tracce, biologiche o meno, sul loro corpo e/o sui vestiti ed oggetti che sono stati lasciati dall’autore del crimine, come sangue, liquidi, pelle, capelli, fibre ecc.
Gli esami medico-legali per una vittima di reato sono molto importanti, in quanto possono essere prove molto rilevanti nel processo penale.

CHIUSURA DELLE INDAGINI

Alla fine dell’indagine, la Polizia Giudiziaria invia tutte le prove raccolte al Pubblico Ministero. A questo punto esistono 2 possibilità:

  1. Archiviazione
  2. Rinvio a giudizio

ARCHIVIAZIONE

Nel caso in cui l’imputato sia rimasto ignoto, o nel caso in cui la notizia di reato sia infondata, il Pubblico Ministero chiede al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione del procedimento.

Quale è il ruolo della vittima in questo caso?

Se la vittima ha chiesto di essere avvisata, il Pubblico Ministero ha l’obbligo di avvisarla.
Quando riceve l’avviso la vittima può:

  • a) recarsi all’ufficio del Pubblico Ministero ed esaminare gli atti dell’indagine da archiviare;
  • b) valutare la opportunità di contestare la decisione del Pubblico Ministero.

Come si può contestare la decisione del Pubblico Ministero di chiedere l’archiviazione della notizia di reato?

Lo si fa con la presentazione di un atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.
L’atto di opposizione deve essere in forma scritta e deve contenere le critiche motivate nei confronti della decisione del Pubblico Ministero (ad esempio, si può sostenere che il Pubblico Ministero abbia trascurato di approfondire alcuni filoni di indagine o non abbia sentito testimoni rilevanti per ricostruire i fatti).
L’atto di opposizione deve essere presentato al Pubblico Ministero entro 20 giorni dal ricevimento dell’avviso, oppure entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso nei casi di denuncia di reati di violenza alla persona o di denuncia per furto in abitazione.
Per presentare atto di opposizione alla archiviazione non è necessario ricorrere alla assistenza di un avvocato, anche se è decisamente consigliato.

Cosa succede dopo la presentazione dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione?

Dopo la presentazione dell’atto di opposizione all’atto di archiviazione la pratica passa al Giudice per le Indagini Preliminari. Il Giudice quindi fissa una udienza alla quale partecipano sia la vittima che ha presentato l’opposizione che l’indagato.
Al termine dell’udienza, dopo la discussione, il Giudice può decidere in 3 modi diversi:

  • a) può ritenere che la richiesta del Pubblico Ministero sia fondata, e quindi rigetta l’opposizione*. Il caso è chiuso e la denuncia viene archiviata;
  • b) può ritenere che il Pubblico Ministero non abbia svolto tutte le necessarie indagini, e quindi gli ordina lo svolgimento di ulteriori atti di indagine;
  • c) può ritenere che la notizia di reato sia fondata, e quindi ordina al Pubblico Ministero di portare il caso a processo.

Nei casi di nullità del provvedimento di archiviazione può essere presentato reclamo al Tribunale, con il risultato alternativo: a) di conferma dell’archiviazione; b) di annullamento del provvedimento di archiviazione e restituzione degli atti al Giudice che lo ha emesso per una nuova decisione.

IMPORTANTE: se la denuncia viene archiviata significa che mancano i presupposti per sostenere l’accusa e per l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato. In questo caso non può escludersi che il fatto subito dalla vittima abbia una rilevanza civile: pertanto sarà possibile rivolgersi al Giudice Civile per il risarcimento del danno.
Il caso può essere riaperto se la vittima porta all’attenzione del Pubblico Ministero nuove fonti di prova che lo convincano a riaprire le indagini.

RINVIO A GIUDIZIO

Nel caso in cui sia individuato un imputato e quando siano state raccolte delle prove convincenti rispetto alla sua colpevolezza, il Pubblico Ministero inizia ad esercitare l’azione penale. Da questo momento il presunto autore, che sino ad ora era formalmente qualificato come indagato, assume la qualifica di imputato. Inoltre, il Pubblico Ministero formula, a carico dell’imputato, i capi di imputazione, ovvero individua ed elenca: le norme della Legge Penale che si ritiene che l’imputato abbia violato, la breve descrizione dei fatti, il luogo e la data dell’evento.

Verso il processo

Per i reati più gravi, il Pubblico Ministero trasmette il fascicolo delle indagini al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP/GUP), chiede che l’imputato venga rinviato a giudizio e fissa una prima udienza detta udienza preliminare al fine di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio.
Della fissazione dell’udienza preliminare viene data notizia anche alla vittima mediante una lettera in cui è contenuta:

  • la data, l’ora e il luogo dell’udienza;
  • la descrizione del fatto per cui sarà giudicato l’imputato;
  • l’indicazione delle prove.

Si dovrebbe scrivere questa data nel calendario, in modo da ricordare di parteciparvi.

Il ruolo della vittima nel processo

Una volta ricevuto l’avviso della fissazione dell’udienza preliminare la vittima può parteciparvi e può costituirsi parte civile.

Cosa significa diventare parte civile?
Significa diventare una parte del processo, cioè poter esercitare i diritti processuali, mettere in atto ogni iniziativa per ottenere il risarcimento del danno subito per effetto del reato, o per ottenere la restituzione delle cose che sono state sottratte dall’imputato. Per costituirsi parte civile è obbligatorio nominare un avvocato. All’avvocato, innanzitutto, si deve portare l’atto notificato che fissa l’udienza preliminare e riferire all’avvocato i fatti accaduti e descrivere i danni che sono stati subiti a seguito del reato, portandogli tutti i documenti che possono dimostrare i danni subiti.
L’avvocato farà firmare:

  • a) il contratto professionale;
  • b) il preventivo dei compensi professionali. È necessario che a fronte di ogni pagamento l’avvocato rilasci regolare fattura. Se la vittima ha ottenuto l’ammissione al Gratuito Patrocinio non dovrà firmare alcun preventivo.
  • c) la procura, ovvero l’incarico per agire in giudizio e per costituirsi parte civile.

IL PROCESSO

Se l’imputato è stato accusato, o rinviato a giudizio, al termine della fase delle indagini il caso passa in Tribunale.
Il processo è un’udienza, o più udienze, in Tribunale.
Lo scopo del processo è verificare se esistono prove sufficienti per condannare l’imputato per il reato di cui è accusato e per emanare una sentenza.
Al processo si dibatte e si decide se la vittima, o altre persone a cui l’autore ha causato danni, hanno il diritto di ricevere un risarcimento.

PROGRAMMAZIONE DEL PROCESSO

Dopo aver ricevuto il caso, il Giudice, che solitamente non è lo stesso delle indagini preliminari, segna la data del processo e la comunica, per lettera (notifica), a tutti coloro che devono parteciparvi.

Si dovrebbe inserire questa data nel calendario in modo che la persona non dimentichi di parteciparvi.

Il processo deve essere programmato con almeno 30 giorni di anticipo.

E’ fondamentale tener presente che per richiedere l’ammissione di prova per il testimone e consulenti tecnici, l’atto deve essere presentato a pena di decadenza entro sette giorni liberi dalla prima udienza.

PREPARAZIONE DEL PROCESSO

È perfettamente normale sentirsi ansiosi e insicuri prima del processo. Questa è una nuova situazione alla quale non si è abituati, e per questo motivo, è importante prepararsi. I Centri di Supporto Vittime possono aiutarti in questa preparazione.

Se c’è la possibilità, la persona dovrebbe andare in Tribunale con alcuni giorni di anticipo per vedere i diversi spazi, come l’aula di Tribunale o la sala d’attesa dei testimoni e, se possibile, partecipare a un processo o a parte di esso per sapere come orientarsi con più facilità il giorno della propria udienza.
Il giorno dell’udienza la vittima molto probabilmente incontrerà l’imputato, i suoi familiari e amici. Si deve preparare a questa eventualità, pensando e decidendo in anticipo le procedure da adottare: deve cercare di stare lontano da loro, non rispondere a nessuna provocazione e, se si sente minacciata, deve informare immediatamente l’impiegato e/o l’ufficiale di Polizia presente in Tribunale. Se è possibile, è sempre meglio andare con qualcuno. Qualunque sia il ruolo della vittima nel processo, ha il diritto di essere accompagnata da un avvocato.

Per i reati meno gravi, il Pubblico Ministero salta la fase della Udienza Preliminare e provvede a citare direttamente l’imputato davanti al Tribunale Monocratico (Giudice Unico). Con la citazione dell’imputato il Pubblico Ministero provvede anche a citare la vittima affinché possa costituirsi parte civile.

L’UDIENZA PRELIMINARE

La vittima può presenziare all’udienza preliminare, ma può anche farsi sostituire dal suo avvocato.
Generalmente, sull’avviso che fissa la data dell’udienza preliminare, è anche indicata la localizzazione precisa della stanza del Giudice per l’Udienza Preliminare.
All’udienza preliminare l’avvocato della vittima depositerà l’atto di costituzione di parte civile e parteciperà alla discussione chiedendo il rinvio a giudizio dell’imputato se ritiene che sia effettivamente responsabile dei fatti.

Al termine della discussione il Giudice per l’Udienza Preliminare può:

  • a) disporre il rinvio a giudizio dell’imputato;
  • b) dichiarare il non luogo a procedere, che è un provvedimento che rappresenta una specie di assoluzione anticipata dell’imputato, considerandolo quindi non colpevole.
  • c) disporre la ricerca di altre prove, e per questo fissa nuova udienza.

In caso di sentenza che dichiara il non luogo a procedere, quest’ultima può essere impugnata dal Pubblico Ministero o dalla parte civile.
In caso di rinvio a giudizio, il Giudice fissa l’udienza davanti al Tribunale che inizierà il dibattimento.

IL DIBATTIMENTO

Inizia il processo nei confronti dell’imputato ed il caso passa al Tribunale giudicante. Il processo si sviluppa in una serie di udienze, che avvengono nella apposita aula di giustizia.

Le parti (persone e professionisti ) del processo sono:

Le udienze sono dirette dal Presidente del Tribunale.
Lo scopo del processo è quello di stabilire se le prove raccolte dal Pubblico Ministero sono sufficienti a dichiarare la responsabilità penale dell’imputato e quindi condannare il colpevole e risarcire la parte civile.

Cosa fare prima del dibattimento?

Sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, l’avvocato della vittima/parte civile deve depositare presso la cancelleria del Tribunale la lista di testimoni e consulenti tecnici, cioè un atto compilato dall’avvocato nel quale vengono indicati i relativi nomi ed indirizzi per chiedere l’ammissione da parte del Tribunale e poi esaminarli nell’udienza fissata.

Chi è un testimone?

Il testimone una persona che conosce i fatti relativi al reato e che la parte civile convoca al dibattimento per riferire i medesimi fatti.

Chi è un consulente tecnico?

E’ un esperto, che ha specifiche competenze per le operazioni tecniche.

Chi è il responsabile civile?

Si tratta della persona fisica o giuridica (enti pubblici, società di capitali), che le leggi civili stabiliscono che debbano rispondere del fatto del colpevole, obbligate quindi al risarcimento del danno o alle restituzioni insieme al colpevole (datore di lavoro, genitori del minorenne, enti o società di capitali per i quali il colpevole ha agito, ecc. )

IL PROCESSO

È importante che la vittima sia presente al processo, nel giorno, orario e luogo indicati.
Deve pianificare il suo viaggio, informarsi sull’esatta posizione e calcolare il tempo necessario per raggiungere il Tribunale. Se può, deve arrivare qualche minuto in anticipo perché il controllo di sicurezza a volte può richiedere un po’ di tempo, specialmente nei Tribunali più grandi, e la vittima potrebbe aver bisogno di tempo per trovare il posto esatto dove andare. In caso di dubbio, dovrà chiedere ad un impiegato del Tribunale che sarà in grado di dirle dove andare.
Arrivata nel posto esatto, dovrà attendere fino all’arrivo del proprio avvocato e, con lui, prende posto in aula.
A volte l’inizio del processo può essere ritardato o perché tutte le persone che devono partecipare non sono ancora arrivate oppure perché il processo precedente non è ancora terminato. In ogni caso si deve aspettare.
È normale sentirsi ansiosi prima del processo, può essere utile essere accompagnati alle udienze da parenti o amici.

La vittima si può rivolgere a un Centro di Supporto per le Vittime per chiedere informazioni e per essere sostenuta anche in udienza.

Il giorno del processo è probabile che la vittima incontri l’imputato.
È necessario prepararsi a questa possibilità. Se l’imputato dovesse minacciare o intimidire, la vittima può rivolgersi al Giudice che presiede il Tribunale, il quale può anche espellere l’imputato dell’aula.

Al processo, la vittima sarà interrogata come testimone da:

  • Pubblico Ministero;
  • avvocato difensore dell’imputato;
  • proprio avvocato difensore;
  • avvocato difensore del responsabile civile.

Inoltre, la vittima può essere interrogata dal Presidente del Tribunale, se sono necessari ulteriori chiarimenti.
La vittima chiamata a testimoniare dovrà rispondere sempre in modo sincero, dichiarando la verità. Qualora al testimone venissero poste domande relative a fatti e circostanze che egli ha scordato, deve rispondere “non ricordo”.

Cosa succede se non si partecipa al processo?

Se la vittima, citata come testimone, non potrà essere presente per l’udienza indicata sarà necessario che avverta in forma scritta il Presidente del Tribunale dell’impedimento. In questo caso il Presidente rinvierà l’esame del testimone ad altra udienza.
Non costituiscono valide giustificazioni per non essere presenti all’udienza gli impegni ordinari di lavoro.
Sono valide giustificazioni per non essere presenti all’udienza i problemi di salute o l’assenza dal territorio italiano. Nel caso di mancanza di giustificazioni e di perdurante assenza, il Giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo in udienza tramite la Polizia Giudiziaria e condannare il testimone assente all’ammenda da € 51,00 ad € 516,00.
Cerca di non perdere il processo! La tua presenza è molto importante! La tua conoscenza di ciò che è accaduto è essenziale e può essere decisiva per la decisione del giudice. Mancare al processo lo farà ritardare o ostacolerà l’accertamento della verità perché giustizia possa essere fatta.

Chi può assistere alle udienze?

Le udienze sono quasi sempre pubbliche: chiunque può entrare in aula ed assistere.
Il Presidente del Tribunale vigila sul sereno andamento dell’udienza.
Vi sono alcune eccezioni in cui il processo viene svolto a porte chiuse, ad esempio in caso di reati sessuali, o se lo svolgimento pubblico dell’udienza può mettere a rischio la sicurezza e la riservatezza delle parti coinvolte.

L’UDIENZA

Nei casi di reati più comuni il Tribunale è composto da un solo Giudice.
Nei casi di reati più rilevanti il Tribunale è composto da tre Giudici e presieduto dal suo Presidente.
In caso di reati gravissimi (come l’omicidio o i reati contro lo Stato) il Tribunale si chiama Corte d’Assise ed è composto da due Giudici professionisti (uno dei quali svolge la funzione di Presidente) e da sei Giudici popolari (comuni cittadini).

All’udienza sono anche presenti:

  • a) il Cancelliere, che siede accanto al Giudice e organizza la successione delle udienze e mette a verbale le dichiarazioni;
  • b) il Pubblico Ministero, che ha svolto le indagini e sostiene l’accusa davanti al Tribunale. Generalmente il Pubblico Ministero siede sulla sinistra davanti al Tribunale;
  • c) l’imputato e il suo avvocato che generalmente siedono sulla sinistra davanti al Tribunale;
  • d) la vittima/parte civile e il suo avvocato, che generalmente siedono in seconda fila, sulla sinistra, davanti al Tribunale, o accanto al Pubblico Ministero;
  • e) i testimoni, che sono seduti a lato del Tribunale e vengono interrogati dalle parti;
  • f) i periti, i consulenti e gli interpreti di lingue straniere.

L’APERTURA DEL PROCESSO

Se l’imputato, nonostante sia stato regolarmente citato a comparire in udienza, non si presenti, il processo sarà celebrato in sua assenza (ma pur sempre con la presenza del suo difensore).
Il processo si apre con l’identificazione delle parti, controllata dal Presidente.

Il Giudice chiama:

  1. l’imputato che dà la propria presenza insieme a quella del proprio avvocato;
  2. la parte offesa che, se è costituita parte civile, dà la propria presenza insieme a quella del proprio avvocato.

Il Giudice poi esercita un controllo formale sulle carte processuali per valutare e correggere eventuali errori.
Successivamente il Giudice dà la parole:

  1. al Pubblico Ministero, il quale fa le sue richieste di prova, ovvero chiede che vengano ascoltati i testimoni a favore dell’accusa;
  2. la parola all’avvocato difensore della vittima che si è costituita parte civile, il quale fa le sue richieste di prova, ovvero chiede che vengano ascoltati i testimoni a favore della parte civile;
  3. la parola all’avvocato difensore dell’imputato, il quale fa le sue richieste di prova, ovvero chiede che vengano ascoltati i testimoni a favore dell’accusato.

Al termine il Giudice decide sulle richieste di prova delle parti.
Una volta individuati i temi probatori e gli strumenti di prova, il Giudice potrebbe anche fissare un calendario di udienze per distribuire gli incombenti probatori.
Quindi il Giudice rinvia il processo alla udienza successiva.

LA CHIUSURA DEL PROCESSO

Una volta che le prove sono state raccolte, il Giudice dichiara la chiusura del dibattimento.
Alla chiusura del dibattimento il Giudice invita le parti alla discussione finale e alle conclusioni.

  1. Il Pubblico Ministero procede ad esporre le proprie ragioni e a concludere: in genere chiede la condanna dell’imputato, quantificando la misura della pena detentiva e la misura della pena pecuniaria. Se il Pubblico Ministero ritiene di non aver raggiunto la prova della colpevolezza dell’imputato, è opportuno che egli chieda la sua assoluzione.
  2. Successivamente l’avvocato della parte civile procede ad esporre le ragioni della vittima e a concludere. In questo caso egli chiederà la dichiarazione della responsabilità penale e civile dell’imputato e quantificherà l’ammontare monetario del danno subito. Come ultima attività, l’avvocato della parte civile deve depositare all’attenzione del Giudice le sue conclusioni scritte, la indicazione precisa della quantificazione del danno e la quantificazione delle spese sostenute per la difesa.
  3. Per ultimo parlerà l’avvocato dell’imputato il quale esporrà le ragioni dell’innocenza del suo cliente chiedendo la assoluzione, o cercherà di minimizzare la sua condotta chiedendo un trattamento lieve e la diversa quantificazione del danno. Altrettanto farà il difensore del responsabile civile, se citato nel giudizio.

La vittima, se presente in aula, deve ascoltare con attenzione la discussione, non può intervenire, non può parlare e non può fare cenni di approvazione o disapprovazione. Solo all’imputato è concesso di fare dichiarazioni anche dopo l’arringa del suo difensore.

Al termine il Tribunale si ritira in camera di consiglio per decidere.
Una volta presa la decisione il Tribunale rientra nell’aula di udienza, dove tutti lo attendono in piedi (in segno di rispetto) e restano in piedi.
Il Presidente del Tribunale, se il caso è semplice, può pronunciare il dispositivo della sentenza ed enunciare contestualmente le motivazioni. Diversamente dà lettura del solo dispositivo della sentenza ed indica il termine entro il quale verrà depositata la motivazione.

I RITI ALTERNATIVI

In alcuni casi il processo può essere definito con riti alternativi:

IL RITO ABBREVIATO

Nel rito abbreviato l’imputato chiede di essere giudicato sulla base del contenuto del fascicolo delle Indagini Preliminari, eventualmente con la richiesta di un’integrazione difensiva. In caso di condanna, la sentenza che sarà emessa all’esito del Rito Abbreviato conterrà una pena scontata di un terzo.
La vittima costituita parte civile può partecipare al Rito Abbreviato e concluderà con la richiesta di risarcimento del danno. La parte civile che non accetta il Rito Abbreviato uscirà dal processo e potrà far valere le proprie ragioni avanti al Giudice Civile.

IL PATTEGGIAMENTO

Il patteggiamento comporta che l’imputato e il Pubblico Ministero raggiungano un accordo sulla quantità di pena da applicare e successivamente far approvare al Giudice questo accordo.
La vittima nel patteggiamento può, in alcuni casi, ottenere il rimborso delle spese legali per la costituzione di parte civile.
È necessario sottolineare che il Patteggiamento è ammesso solo per i reati di minore gravità.

LA SENTENZA

La sentenza è l’atto scritto emesso dal Tribunale che conclude il processo e contiene la decisione del caso.
La sentenza dichiara la posizione dell’imputato, che può essere:

  • a) non colpevole, e quindi essere assolto;
  • b) colpevole, e quindi essere condannato.

Altre conclusioni possibili sono la prescrizione del reato, non luogo a procedere per remissione di querela.

La sentenza contiene anche la pena stabilita per l’imputato, che può essere:

  • una pena privativa della libertà personale (ergastolo, reclusione, arresto) o privativa di una parte del patrimonio (multa o ammenda). La pena può essere effettiva, cioè da scontare, oppure può essere sospesa in considerazione della previsione che l’imputato potrà tenere in futuro una buona condotta.
  • delle pene accessorie, ovvero dei divieti imposti all’imputato, come quello di esercitare una professione o una attività commerciale.
  • può anche dichiarare la pericolosità sociale dell’imputato e imporre determinate limitazioni (misure di sicurezza) dopo che è stata scontata la pena.

Generalmente, quando la sentenza dichiara che l’imputato è colpevole, provvede anche a favore della vittima costituita parte civile.

  • a) Se il danno è provato per intero, la sentenza condannerà l’imputato al risarcimento integrale a favore della vittima.
  • b) Se non si è raggiunta una quantificazione precisa ed intera del danno, la sentenza condannerà l’imputato a un risarcimento provvisorio (detto provvisionale esecutiva) e rinvierà al Giudice Civile per la quantificazione completa del danno.

La sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, se diviene definitiva, impedisce alla vittima la causa civile per il risarcimento del danno.
Diversamente, se la formula di assoluzione è perché il fatto non costituisce reato, la vittima potrà promuovere il successivo procedimento civile.

Da quali parti è composta la sentenza?

La sentenza è composta da due parti:

  1. Il dispositivo contiene il nucleo della sentenza
  2. Ad esempio: «Il Tribunale assolve l’imputato dal reato contestato perché il fatto non costituisce reato»; oppure: «Il Tribunale dichiara l’imputato colpevole del reato contestato e lo condanna alla pena delle reclusione di anni due, lo condanna a pagare alla parte civile la provvisionale esecutiva di € 20.000,00 e rinvia al Giudice Civile per la quantificazione completa del danno, lo condanna anche al pagamento delle spese legali della parte civile che quantifica in € 2.000, oltre accessori fiscali».
  3. La motivazione
  4. L’esposizione scritta del ragionamento che ha condotto il Tribunale ad assumere la decisione contenuta nel dispositivo. Una corretta motivazione descrive lo svolgimento del processo, la ricostruzione dei fatti sulla base delle prove ottenute e la spiegazione della applicazione delle norme nel caso preso in considerazione.

IL RICORSO CONTRO UNA SENTENZA

Le sentenze possono essere criticate e messe in discussione, ma la critica può essere svolta solo nei modi e nelle forme previste dalla legge. Se la parte civile, se il Pubblico Ministero o se l’imputato non sono d’accordo con il contenuto della sentenza di primo grado possono proporre una impugnazione.
L’impugnazione è la richiesta che la sentenza (che prende il nome di sentenza di primo grado) venga riesaminata da un Giudice di secondo grado, che ha il potere di modificarla.

COME SI IMPUGNA UNA SENTENZA?
La parte civile deve rivolgersi al proprio avvocato il quale deve scrivere e presentare un atto di appello.
Cosa è un atto di appello?
Un atto di appello è un atto scritto che deve indicare:

  • a) i motivi per i quali la sentenza di primo grado non è ritenuta corretta o non segue la legge;
  • b) le conclusioni, ovvero la richiesta al Giudice di secondo grado di modificare la sentenza impugnata.
  • L’atto di appello verrà poi depositato nella cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza. Successivamente la cancelleria trasmetterà l’atto di appello al Giudice di secondo grado presso la Corte di Appello .

LA CORTE D’APPELLO
La Corte di Appello è composta da tre Giudici, che sono detti i Consiglieri.
Ogni sede di Corte di Appello è presieduta da un Presidente Consigliere.
All’udienza davanti alla Corte di Appello partecipano come parti:

  • a) il Procuratore Generale della Repubblica in funzione di Pubblico Ministero;
  • b) la parte civile e il suo avvocato;
  • c) l’imputato e il suo avvocato.

La vittima che non sia costituita parte civile può in ogni caso depositare memorie difensive ed illustrative all’attenzione della Corte.
Il processo davanti alla Corte di Appello può avere due diversi svolgimenti:

  • a) le parti presenti possono svolgere oralmente le loro difese e la Corte emetterà subito la sentenza di secondo grado;
  • b) se la Corte lo ritiene necessario, possono essere raccolte altre prove. Successivamente, sulla base delle prove raccolte, le parti procederanno alla discussione finale. *Al termine la Corte emetterà la sentenza di secondo grado.

La sentenza di secondo grado
La sentenza di secondo grado può avere il seguente contenuto:

  • a) contenuto di conferma: la Corte conferma la sentenza di primo grado;
  • b) contenuto di riforma totale: ad esempio: se la sentenza di primo grado stabiliva la colpevolezza dell’imputato, la sentenza emessa dalla Corte di Appello può stabilire la sua innocenza;
  • c) contenuto di riforma parziale: ad esempio: se la sentenza di primo grado condannava l’imputato alla pena di anni due di reclusione, la sentenza emessa dalla Corte di Appello può diminuire la pena ad anni uno e mesi dieci di reclusione. Se la sentenza di secondo grado diminuisce la pena all’imputato, il risarcimento stabilito a favore della parte civile in primo grado non viene diminuito.

CORTE DI CASSAZIONE: UNA ULTERIORE IMPUGNAZIONE
La sentenza emessa dalla Corte di Appello può essere impugnata, solo per motivi relativi alla procedura ed alla corretta applicazione delle norme di diritto, davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha sede a Roma.

Impugnazione straordinaria.
Esaurita la fase davanti alla Corte di Cassazione, la sentenza diventa definitiva e non può più essere posta in discussione.
Esiste solo lo strumento della revisione della sentenza, che può essere utilizzato nel caso in cui emergano nuove prove, prima non conoscibili.

20 CONSIGLI PER LE VITTIME

1. DIRE SEMPRE LA VERITÀ

Dire la verità significa descrivere tutto ciò che è accaduto, con tutti i dettagli che ricordi. Questo è il tuo ruolo come testimone.

 

2. ASCOLTA ATTENTAMENTE LE DOMANDE

Aspetta fino alla fine della domanda prima di rispondere.

3. PRENDITI TUTTO IL TEMPO CHE TI SERVE

Prenditi tutto il tempo necessario per pensare alla domanda che ti è stata fatta e alla tua risposta.

 

4. RISPONDI LENTAMENTE E IN MODO CALMO

Rispondi lentamente e con calma a tutte le domande. Usare frasi brevi e semplici ti può facilitare.

 

5. NON AVERE PAURA DI DIRE TUTTO QUELLO CHE SAI

Non aver paura di dire tutto ciò che sai e riferire tutti i dettagli che ricordi. Tutte le informazioni che riesci a fornire possono essere importanti per scoprire cosa è successo. Se, per descrivere l’accaduto, devi usare parole meno appropriate, come delle parolacce usate dall’imputato durante il reato, puoi farlo.

 

6. RISPONDI SOLO A QUELLO CHE TI VIENE CHIESTO

Non cercare di soddisfare chi ti sta facendo le domande fornendo informazioni su argomenti con i quali non hai familiarità.

7. NON RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE NON HAI CAPITO COMPLETAMENTE

Puoi chiedere, e dovresti farlo, che la domanda venga ripetuta o spiegata meglio. Puoi dire: “Mi dispiace, non ho capito. Può per favore ripeterlo/spiegarlo meglio?

8. “NON LO SO”

Quando ti vengono poste domande alle quali non sai rispondere, c’è una sola risposta: “non lo so”. Ricorda che il tuo ruolo è quello di dire ciò che sai di quello che è successo. Non inventare una risposta solo per rispondere alla domanda. Non dare per scontato nulla e non dare la tua opinione. Testimonia i fatti che hai visto, sentito, conosciuto o vissuto direttamente. Le testimonianze basate su dicerie o sentito dire sono irrilevanti.

 

9. PROVA A RISPONDERE ALLO STESSO MODO

È possibile che ti venga posta la stessa domanda più di una volta. Prova a rispondere allo stesso modo.

 

10. “NON RICORDO”

È naturale che non ricordi tutti i dettagli o che non riesci a ricordare alcune cose con precisione. Se ciò accade, mantieni la calma e non aver paura di dire: “non ricordo”. Dimenticare alcune cose successe in passato, fa parte del normale meccanismo della memoria. Dimenticare i dettagli o alcuni episodi può essere dovuto al trascorrere del tempo (molto spesso, i testimoni devono testimoniare di qualcosa che è accaduto molti mesi o anni fa) o al disagio causato dal ricordare un’esperienza di vita negativa.

 

 

11. È NATURALE ESSERE SPAVENTATI

È naturale sentirsi impauriti, nervosi e piangere. Testimoniare è un’esperienza che può rendere ansioso e spaventato chiunque. Parlare del crimine o rispondere alle domande sul crimine a cui hai assistito (o di cui sei stato vittima) non è un compito piacevole, perché ti costringe a ricordare cose che vorresti dimenticare e “cancellare” dalla tua memoria. Potrebbe venirti da piangere, non vergognarti di questo, è una reazione molto comune. Il tuo comportamento sarà compreso da tutti, come è già accaduto a molte persone nella stessa situazione.

12. NON AVER PAURA

Non aver paura dell’imputato e non lasciare che la sua presenza ti metta a disagio. Evita di guardarlo mentre rispondi alle domande. Guarda solo la persona che ti pone la domanda. Se preferisci parlare senza di lui/lei, puoi dirlo al Giudice. Se il Giudice ritiene che ciò sia ragionevole, l’imputato uscirà dalla stanza mentre parli.

 

13. IL TESTIMONE NON È ACCUSATO DI NULLA

Il testimone non è accusato di nulla: non ha commesso alcun crimine. L’unica persona accusata è l’imputato. Il testimone è lì per aiutare le autorità raccogliere informazioni importanti in modo che possano prendere le decisioni giuste.

14. CERCA DI RESTARE CALMOE NON FARTI INFLUENZARE

È naturale che durante il Processo parte di ciò che viene detto o alcune delle domande che ti vengono fatte possono darti fastidio, soprattutto se ritieni che ciò che hai vissuto venga messo in discussione. Tieni presente che questo può far parte della strategia di difesa dell’imputato, quindi cerca di rimanere calmo e non lasciare che questa strategia ti colpisca.

15. NON SEI RESPONSABILE DELLA DECISIONE DELLA CORTE

Ricorda che non sei responsabile della decisione del tribunale in merito all’imputato. Svolgi il tuo ruolo: racconta ciò che sai di ciò che è successo. La decisione se condannare o meno la persona accusata di aver commesso il reato spetta sempre al Giudice.

16. PUOI RICHIEDERE UNA PAUSA

Se ti senti stanco o eccessivamente nervoso, puoi richiedere una pausa per andare in bagno o chiedere un bicchiere d’acqua e un fazzoletto.

17. NON PARLARE CON ALTRI TESTIMONI

Dopo aver testimoniato, è possibile che il Processo procederà e che altri testimoni vengano ascoltati dal Giudice. Puoi rimanere e guardare il resto del Processo o lasciare il Tribunale. Non puoi parlare con altri testimoni che non hanno ancora testimoniato di ciò che sai o di ciò che è accaduto quando hai testimoniato.

18. NON DEVI PARTECIPARE, MA PUOI SE LO DESIDERI

Dopo che tutti i testimoni hanno parlato, il Giudice annuncia il giorno e l’ora della lettura del giudizio. Non devi partecipare, ma se vuoi essere presente potrai farlo.

19. ESSERE ASSOLTO NON È LA STESSA COSA DI ESSERE INNOCENTE

Se l’imputato viene assolto, ciò non significa che il Giudice non abbia creduto alla tua testimonianza. Essere assolti non equivale a essere innocenti. Essere assolti significa che le prove raccolte e fornite durante il Processo non erano sufficienti (e valide) per il Giudice per dichiarare la colpevolezza dell’imputato.

20. RIFERISCI IMMEDIATAMENTE ALLA POLIZIA

Se qualcuno ti minaccia o ti intimidisce o cerca di attaccarti dopo aver testimoniato, segnalalo immediatamente alla Polizia. Se qualcuno ti ha minacciato o intimidito o ha tentato di attaccarti prima di testimoniare, allora, oltre a denunciarlo alla Polizia, dovresti anche informare il Tribunale.

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