Il Testimone è una persona che, nel corso del Processo, è in grado di riferire in forma orale informazioni utili a ricostruire i fatti relativi al reato.
L’ascolto del Testimone viene definito Esame del Testimone, e si svolge mediante domande a lui rivolte. Il Testimone può essere esaminato anche dalle altre Parti e dal Giudice per ottenere chiarimenti.
Il Testimone deve rispondere secondo verità e in caso di false dichiarazioni può essere denunciato per il reato di falsa testimonianza.
Al processo, la vittima sarà interrogata come testimone:
- dal Pubblico Ministero;
- dal difensore dell’imputato;
- dal suo difensore.
Poi la vittima potrà, eventualmente, essere interrogata, per ottenere chiarimenti, da parte del Presidente del Tribunale.
La vittima chiamata a testimone dovrà rispondere dicendo la verità.
Se il difensore dell’imputato dovesse incalzare, dovesse rivolgere domande insidiose, domande che non riguardano i fatti o domande lesive della dignità, il testimone potrà richiedere l’intervento del Presidente del Tribunale.
Qualora al testimone venissero poste domande su fatti e circostanze che egli ha scordato, egli deve rispondere “Non ricordo”.
Qualora la vittima, citata come testimone, non potrà essere presente per l’udienza indicata sarà necessario che avverta in forma scritta il Presidente del Tribunale dell’impedimento. In questo caso il Presidente rinvierà l’esame del testimone ad altra udienza.
Non costituiscono valide giustificazioni per non essere presenti all’udienza gli impegni ordinari di lavoro.
Sono valide giustificazioni per non essere presenti all’udienza i problemi di salute o la assenza dal territorio italiano.
Qualora la vittima, citata come testimone, non compaia all’udienza e non porti alcuna giustificazione, il Presidente del Tribunale può condannarla a pagare una penalità da € 51 ad € 516, e, nei casi più estremi, può ordinare alla Polizia di prelevare forzosamente il testimone (il testimone non può sottrarsi all’obbligo di presentarsi in udienza, se è stato citato regolarmente.