L’INDAGATO
L’indagato è la persona nei confronti della quale vengono svolte le Indagini Preliminari allo scopo di valutare la possibilità di essere portata a giudizio.
Il nome dell’indagato viene iscritto dal Pubblico Ministero nel Registro degli Indagati.
Se non è possibile individuare il nome dell’indagato, l’ipotesi di reato viene iscritta nella sezione dei procedimenti contro ignoti.
Se c’è il pericolo che l’indagato commetta nuovamente il reato, il rischio che egli inquini le prove o che si renda irreperibile per il processo, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione a suo carico di un provvedimento cautelare restrittivo della sua libertà personale. Nel corso delle Indagini Preliminari l’indagato può anche ricevere l’ordine di non avvicinarsi alla vittima e l’ordine di non contattarla anche in via telematica.
L’IMPUTATO
L’indagato assume il nome e il ruolo di imputato quando il Giudice ritiene le accuse fondate.
Il Pubblico Ministero, che ritiene le accuse fondate, nel caso di reati meno gravi, formula i capi di imputazione a suo carico e dispone la citazione davanti al Giudice Unico. Il Pubblico Ministero, che ritiene le accuse fondate, nel caso di reati più gravi, formula i capi di imputazione a suo carico e chiede al Giudice per l’Udienza Preliminare il suo rinvio a giudizio.
Se il Giudice per le Indagini Preliminari ritiene sostenibili le accuse, rinvia l’imputato al giudizio del Tribunale Collegiale.